Comunicato stampa FINCO – Decreto Semplificazioni (DL 135/18)

Pubblichiamo il comunicato stampa FINCO relativo al Decreto Legge “Semplificazioni” (DL 135/18). 

Corretto non parlare di appalti. Occasione per ripristinare il 65% per infissi e schermature solari ed eliminare i meccanismi dello split payment e della ritenuta d’acconto dell’8% sugli ecobonus stante la fatturazione elettronica.

Roma, 9 gennaio 2019 – L’espunzione delle parti riguardanti il Codice degli Appalti dal DL Semplificazione, viene da FINCO valutata positivamente in quanto inconferenti con la materia e riguardanti una normativa organica che non può essere affrontata con interventi singoli – come purtroppo accaduto in sede di manovra di Bilancio per quanto riguarda l’innalzamento delle soglie degli affidamenti diretti a 150.000 euro e delle procedure negoziate a 300.000 euro -.

Così FINCO a margine dell’Audizione tenutasi presso le Commissioni riunite di Affari Costituzionali e Lavori Pubblici del Senato.

Preoccupazioni sono state espresse in merito all’Art.5 del Decreto in tema di cause di esclusione dagli appalti pubblici che, nel riformulare la lettera c) del Comma 5 dell’articolo 80 del Codice degli Appalti, ha allargato ancora di più le maglie della discrezionalità della stazione appaltante che dovrebbero, viceversa, essere contenute entro più oggettivi e tangibili confini.

Bene l’articolato poi per quanto riguarda il sostegno al credito alle PMI in difficoltà per ritardati pagamenti da parte della P.A., l’abolizione del SISTRI; positivi con qualche problematicità gli articoli riguardanti le piattaforme digitali (che debbono semplificare in primis a favore di cittadini ed imprese, non solo a favore della P.A.) e l’edilizia penitenziaria in immobili demaniali (pericoloso però l’eccesso di appalti secretati); male il capitolo Alitalia (vedi allegato).

Ma soprattutto la conversione del DL 135/18 dovrebbe cogliere l’occasione per:

1. Ripristinare le detrazioni fiscali del 65% per infissi e schermature solari.

E’ importante avere il coraggio di cambiare rotta con misure espansive oltre che di sostenibilità ambientale.

All’articolo 1, comma 67, della Legge di Bilancio 2019 viene prevista la proroga per un anno delle detrazioni fiscali per l’efficienza energetica, con percentuali differenziate a seconda della tipologia di intervento prescelto.

In particolare, forse per la tempistica estremamente rapida di approvazione della Legge di Bilancio, il Parlamento può non avere adeguatamente valutato i risultati, attesi ma non per questo meno clamorosi, del Dossier recentemente elaborato dal Servizio Studi dei Dipartimenti Ambiente e Finanze della Camera dei Deputati in collaborazione con il Cresme.
Il dato che emerge non può essere aggirato: un saldo positivo per il Paese di 23, 5 miliardi di euro nel decennio! E poiché la principale problematica sollevata circa il mantenimento della detrazione fiscale per la riqualificazione energetica del 65% per infissi e schermature (ora abbattuta al 50%, cioè allo stesso livello degli interventi per le ristrutturazioni edilizie “semplici”) è sempre stata quella relativa al
supposto nocumento per il gettito erariale, la Federazione ritiene sia una imperdibile occasione per riconsiderare la questione. Con l’abbattimento al 50% di sole due tipologie di intervento di riqualificazione energetica, ponendole alla stregua di quelle per le ristrutturazioni edilizie, si confondono le idee circa una misura il cui successo è attribuibile, nel tempo, anche alla chiarezza del dispositivo (se poi fossero malauguratamente confermati i tetti di spesa ammissibili per metro quadrato, si favorirebbero da un lato prodotti esteri di minore qualità e, dall’altro, il ritorno almeno parziale del nero). Non solo, si ingenera confusione nella valutazione della convenienza dell’intervento da parte del consumatore stante il diverso grado di complessità insito nelle due differenti procedure di richiesta della detrazione;

2. Eliminare split payment e la ritenuta di acconto dell’8% su ecobonus.

Il meccanismo dello split payment comporta, oltre ad una complicazione procedurale, un incremento importante del credito IVA a carico delle imprese, il cui rimborso è talvolta problematico e comunque tale, nei tempi, da configurare un grave squilibrio finanziario delle imprese in genere, e di quelle del settore delle costruzioni in particolare.
Tale rilevante perdita – diciamo anche sottrazione – di liquidità colpisce in particolare le piccole e medie imprese che rappresentano, peraltro, la maggior parte delle 13.000 associate alla Federazione FINCO.
Poiché la ratio del provvedimento è quella di combattere l’evasione, FINCO ritiene ora tale previsione – purtroppo prorogata – assolutamente ultronea rispetto all’accennata esigenza di contrastare l’evasione, stante il generale obbligo di fatturazione elettronica introdotto nel nostro Paese a partire dal 1 gennaio u.s.
Analoga riflessione va fatta in relazione al vigente obbligo della ritenuta dell’8%, sulle spese di ristrutturazione edilizia e riqualificazione energetica, introdotta inizialmente con aliquota del 4% (Decreto Legge 31 maggio 2010 n. 78, art. 25) e poi innalzata dalla Legge di Stabilità 2015, n. 190/2014, art. 1, commi 47, 48 e 657.
In forza di tale normativa, nel momento in cui vengono accreditate le somme nelle banche o alle Poste italiane S.p.A. viene trattenuto un ammontare pari all’8% a titolo di acconto dell’imposta sul reddito dovuta dai beneficiari, con obbligo di rivalsa.
Anche in questo caso l’introduzione vincolante ed erga omnes della fatturazione elettronica fa venire meno una delle principali motivazioni della ritenuta, rimanendo solo quella di anticipo di cassa a favore dello Stato sui futuri ricavi (se ce ne saranno!) delle imprese.
In definitiva, il permanere di meccanismi quali lo split payment e la ritenuta d’acconto sull’8% in presenza della fatturazione elettronica configurerebbe la mera ed unica volontà da parte dello Stato di incamerare anticipazioni sulle legittime e costituzionalmente protette attività aziendali, disinteressandosi di ogni altra conseguenza, essendo venuta appunto meno la ragione principale alla base delle misure in parola.

Allegato e video: 

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