Confimi su manovra 2020: complicazioni e paradossi ci risiamo

Condividiamo il più che condivisibile comunicato CONFIMI Industria sull’argomento.

 

Roma, 21/10/2019. A ogni appuntamento, a ogni manovra, si parte sempre con la speranza che in termini di complicazioni (almeno in quello) il fondo sia già stato toccato dalla manovra precedente. Saltiamo pure gli articoli 1, 2 e 3 del DL fiscale collegato alla manovra 2020 (licenziato dal CDM nella nottata fra il 14 e il 15 ottobre) e fermiamoci sul 4° articolo rubricato “Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti ed estensione del reverse charge per il contrato dell’illecita somministrazione di manodopera”. Tralasciamo pure la parte relativa all’estensione del reverse charge – parzialmente condivisibile – ma su cui ci sarebbe da scrivere un libro e concentriamoci sulla questione ritenute che, anche da sola, è più che sufficiente per affermare come le assurdità non hanno età e risorgano ciclicamente – con aggravanti peggiorative – a testimonianza del fatto che l’apparato burocratico continua a vivere in una realtà parallela che non impara mai nulla dagli errori già fatti.

 

La memoria, non sarà difficile intuire, ritorna sulle disposizioni della vecchia Prodi, Visco Bersani (articolo 35, comma 28, del DL 223/2006), riscritta e attivata con effetto da agosto 2012 dal Governo Monti, e successivamente abrogata dal 13/12/2014 ad opera del decreto semplificazioni (D.lgs 175 del 21/11/2014). Abrogazione che, dopo mille tribolazioni, ha spazzato via una norma a dir poco delirante che è riuscita contemporaneamente, da una parte, ad avvallare il comportamento dei debitori intenzionati a sospendere i pagamenti e, dall’altra, a rendere impossibile la vita a chi, invece, voleva onorare i propri debiti ma a suon di inutili scartoffie e affliggenti autocertificazioni. Quella incredibile esperienza il Governo la vorrebbe ora riesumare amplificata – ovviamente – da ulteriori complicazioni.

 

Il motivo, lo leggiamo nella relazione illustrativa al decreto dove si evidenzia come dalle attività di controllo sia spesso rilevato che “in caso di assegnazione di appalti pubblici o privati a soggetti scarsamente patrimonializzati, gli stessi utilizzano come modalità per comprimere il prezzo offerto, la sistematica omissione dei versamenti dovuti per le ritenute di lavoro dipendente o assimilato” attraverso “talune volte” – così c’è scritto –  sodalizi in forma cooperativa o societaria “strumentali alla evasione delle ritenute”.

 

Come Confimi Industria, sostiene Flavio Lorenzin, vice presidente con delega su fisco, semplificazioni e rapporti con la PA, “non contestiamo, sia chiaro, la patologia comunque grave e comunque da contrastare (che crea peraltro pure concorrenza sleale fra le imprese) ma il fatto che un fenomeno – che la relazione tecnica quantifica tutto sommato in soli 145 milioni di euro – venga affrontato caricando sulle spalle di tutti drastiche complicazioni in grado di generare, tanto lato committente quanto lato appaltatore e/o subappaltatore, una inevitabile crisi di nervi generalizzata”.

 

Proviamo a spiegare con un banale esempio (vedi a seguire) quali sarebbero le conseguenze delle nuove misure applicate alla diffusissima casistica delle prestazioni eseguite con l’impiego diretto di lavoratori dipendenti (o assimilati) nell’esecuzione di opere o servizi (dice la norma); il tutto considerando che il nuovo ambito applicativo, come dice testualmente la relazione illustrativa, “non è limitato esclusivamente ai contratti di appalto, dovendo intendersi ricompresi … anche i contratti non nominati o misti, nonché i contratti di subfornitura, logistica, spedizione e trasporto, nei quali oggetto del contratto è comunque l’assunzione di un obbligo di fare da parte dell’impresa appaltatrice”. Le nuove misure sul versamento delle ritenute si abbatteranno, quindi, ben oltre i casi di illecita somministrazione di manodopera per i quali già esistono severe misure (art. 29 d.lgs. 276/2003) e a cui – per evitare frodi sull’Iva – il Governo si prefigge anche di estendere il reverse charge nonostante dal 2019 sia entrata in vigore la fatturazione elettronica che – nei propositi delle manovre precedenti – avrebbe dovuto avere il pregio di contrastare anche detti fenomeni.

 

L’esempio e i paradossi

 

Il caso La ALFA SRL (committente) chiama MARIOLINO, l’imbianchino, che con CLEMENTE, il suo dipendente, si impegna ad effettuare la tinteggiatura degli uffici di ALFA (l’esemplificazione – per come è scritta la norma – vale anche per l’intervento dell’idraulico, la riparazione della fotocopiatrice o di un macchinario e probabilmente neanche per la riparazione dell’autovettura presso una autofficina specializzata così come opera, ovviamente, per le prestazioni di facchinaggio nonché nei classici interventi di appalto e subappalto nell’edilizia).
Esecuzione e fatturazione Ad ottobre l’appaltatore (MARIOLINO) esegue i lavori ed emette fattura (mettiamo 5.000 euro) che gli verrà pagata a fine novembre (così gli accordi fra le parti).
La novità La nuova norma richiede che entro il giorno 11 di novembre (5 giorni prima della scadenza del 16 per il versamento delle ritenute) MARIOLINO trasferisca al committente ALFA la provvista (cioè i soldi) nonché nominativi e conteggi (ore, retribuzioni e ritenute) dei propri dipendenti (e presumibilmente anche di quelli di eventuali subappaltatori) che hanno lavorato nel servizio a favore del committente (facciamo che, nel nostro esempio, le ritenute imputabili al lavoro eseguito da CLEMENTE nel cantiere di ALFA ammonti a € 100 di IRPEF).

 

L’appaltatore MARIOLINO, ovviamente, ha eseguito lavori anche per il committente BETA, GAMMA ecc ed entro il giorno 11 dovrà quindi fare altrettanto anche verso suddetti committenti.

 

Nel caso in cui MARIOLINO non ottemperi come detto, il committente dovrà sospendere il pagamento del corrispettivo (poco male perché scadrà a fine mese) e dovrà comunicare all’AdE l’inadempienza di MARIOLINO accantonando le somme delle ritenute (che però non conosce) per il successivo versamento con ravvedimento; in tal caso la norma preclude a MARIOLINO la possibilità di esperire azioni esecutive contro il committente che non lo paga.

Chi effettua i versamenti delle ritenute? ALFA, GAMMA e BETA, se tutto fila liscio, il 16 novembre verseranno all’ERARIO l’Irpef relativa alle retribuzioni di CLEMENTE usando la provvista fornita da MARIOLINO (e senza effettuare compensazioni con i propri crediti) e a fine novembre pagheranno MARIOLINO per l’interno compenso.

 

MARIOLINO il 16 non verserà quindi l’Irpef relativa al lavoro prestato da CLEMENTE ma solo quella riferita a ROSARIA, la segretaria.

Le prima via di fuga (per pochi eletti) Se MARIOLINO ha la partita Iva da almeno 5 anni, non ha pendenze con Equitalia e, nei due anni mobili precedenti, ha versato all’Erario più di 2 milioni di euro allora il fisco si fida anche di lui e potrà procedere al versamento normale delle ritenute dei suoi dipendenti sia di quelli che sono rimasti in ufficio tanto di quelli che sono andati in cantiere. Il tutto per la gioia anche di ROSARIA, la sua segretaria, che però dovrà adoperarsi per certificare detta situazione ad ALFA, GAMMA e BETA, nonché a mister ERARIO; il tutto per la serenità anche di TEODORO, il loro consulente del lavoro.

 

Rimane però un problemino per GENOVEFFA, EMMA e GIULIETTA, le segretarie rispettivamente di ALFA, GAMMA e BETA, che dovranno riscontrare su apposito portale dell’AdE la veridicità e l’autenticità della certificazione inoltrate dall’appaltatore MARIOLINO prima di pagargli i corrispettivi.

Il paradosso che aiuterà chi ha il braccino corto Se tutto va bene il caro MARIOLINO (l’appaltatore) riceverà i suoi 5.000 euro dal proprio committente ALFA. Se al posto della ALFA ci mettiamo, però, la “FURFANTE” SRL, quella con le orecchie da mercante, il caro MARIOLINO non solo a fine novembre non avrà incassato le somme che gli spettano ma avrà pure messo nelle mani di chi – nel frattempo se ne sarà accorto – gli sta menando il can per l’aia le ritenute di (alcuni) dei suoi dipendenti.
La “seconda” via di fuga (per i poveracci) C’è ovviamente una scappatoia anche a fronte del rischio di cui sopra. Vuoi mai che il nostro illuminato legislatore non pensi proprio a tutto? La proposta normativa prevede infatti che la ROSARIA (ossia la segretaria di MARIOLINO) che – dimenticavamo di dire – ha quasi 62 anni con 38 di contributi, potrà fare a meno di bonificare al proprio committente la provvista per le varie ritenute purché, sempre entro il giorno 11, invii una richiesta di compensazione al proprio committente (ALFA) che, a quel punto, a fine mese, gli pagherà il netto compensato (4.900 e non più 5.000); il tutto, ovviamente, a condizione che il committente non sia la FURFANTE perché a quel punto il povero MARIOLINO non saprà più che fine hanno fatto le ritenute del suo CLEMENTE. Abbiamo detto appunto MARIOLINO e non la ROSARIA che, nel frattempo, conquistati i pochi giorni che le mancavano alla pensione avrà deciso di mandare tutti a quel paese e di godersi la sua meritata quota 100!

 

Quando l’art. 35 della Costituzione dice che “la Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni” non crediamo intendesse tutto questo!

 

 

 

 

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