FIAS-AIF – Comunicato Stampa: D.Legge 124 del 26/10/19 “Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti”

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Comunicato Stampa AIF
“Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti
No a sottrazioni ingiustificate di liquidità”

Nel Decreto-Legge 26 ottobre 2019, n. 124 recante “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili”, di recente pubblicazione, è previsto che in tutti i casi in cui un committente affidi ad un’impresa l’esecuzione di un’opera, il versamento delle ritenute fiscali per i lavoratori impiegati in quell’appalto sia effettuato direttamente dal committente stesso, a cui l’appaltatore o subappaltatore deve anticipare le somme.
Tale norma non fa altro che ostacolare e aggravare inutilmente la corretta e ordinaria esecuzione degli appalti, aumentando la complicazione burocratica nella gestione amministrativa dell’appalto, mettendo inoltre a rischio la sopravvivenza degli stessi operatori economici che sono tenuti a realizzare l’opera.

Comunicato

Roma 4 novembre 2019 – L’applicazione dell’art. 4 del Decreto Legge n 124 del 26/10/19 recante “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili”, collegato alla legge di Bilancio 2020, in relazione alla introduzione della responsabilità in solido del Committente, prevede oneri fiscali e burocratici per i quali l’impresa appaltatrice e subappaltatrici sono tenute a versare almeno 5 giorni prima del termine fissato per il versamento delle ritenute fiscali in un conto corrente dedicato, senza nessuna possibilità di compensare con posizioni creditorie proprie.
“Ciò che emerge in maniera chiara, in un contesto nazionale nel quale le Committenti sovente ritardano i pagamenti creando non pochi problemi di liquidità agli esecutori, è il pesante drenaggio atteso di risorse ai danni delle imprese.
Si chiede nuovamente alle imprese di sottrarre propria liquidità, senza peraltro poter utilizzare la compensazione con i rispettivi crediti fiscali. Ancora una volta, quindi, si scelgono strumenti che mettono a rischio il fragile equilibrio finanziario delle imprese.” Ad affermarlo è Antonio Arienti, Presidente dell’AIF (Associazione Imprese Fondazioni).
“Si aggiunga che un meccanismo di tal fatta crea evidentemente criticità e ostacoli anche alla corretta e tempestiva esecuzione delle opere affidate, laddove, in virtù della prevista responsabilità solidale della Committente con le imprese nei confronti dell’erario, la stessa Committente per tutelarsi, in caso di mancato versamento tempestivo delle ritenute da parte degli esecutori, dovrebbe sospendere i pagamenti, così sottraendo liquidità alle imprese che in mancanza potrebbero trovarsi evidentemente in difficoltà per la prosecuzione delle attività, innescando un pericoloso meccanismo a catena tale da paralizzare l’attività di impresa.”

È evidente – continua l’Ing. Arienti – come il regime della responsabilità solidale e dell’eventuale sospensione dei pagamenti, per le ragioni indicante nella norma, comporta un’ulteriore problematica laddove solo uno degli esecutori (appaltatore e/o singolo componente dell’ATI e/o subappaltatore) non ottemperi al versamento tempestivo delle ritenute alla Committente.
Inoltre – conclude il Presidente Arienti – non si comprende, perché non è specificato, se la sospensione dei pagamenti da parte della Committente risulti solo alla quota parte afferente alle prestazioni dell’esecutore inadempiente, oppure comporti l’integrale sospensione dei pagamenti (dei SAL), ricadendo l’inadempimento di un singolo soggetto su tutta la filiera impiegata nell’appalto!
L’Associazione Imprese Fondazioni ribadisce che l’introduzione di tale norma, non ha altro effetto che quello di ostacolare e aggravare inutilmente la corretta e ordinaria esecuzione degli appalti, aumentando la complicazione burocratica nella gestione amministrativa dell’appalto, mettendo così a rischio l’esecuzione dell’intera opera e la sopravvivenza degli stessi operatori economici.
AIF auspica pertanto l’intervento del legislatore, scongiurandone l’applicazione attraverso una eliminazione dall’ordinamento di tale disposizione già in sede di conversione in legge del decreto fiscale o quanto meno, la possibilità di introdurre dei meccanismi tali da ridurre l’impatto di tale norma, prevendendo ad esempio la sospensione dei pagamenti nei limiti delle ritenute non versate.

Chi è AIF
AIF, Associazione Imprese Fondazioni – consolidamenti – indagini nel sottosuolo, nasce nel 2002 come realtà nazionale di settore in seno all’ANCE per promuovere, tutelare e far crescere le imprese specializzate in lavori del sottosuolo.
Nel 2019 AIF, preso atto della insoddisfacente capacità di ANCE Nazionale di rappresentare gli specialisti del sottosuolo (categoria SOA OS21), è uscita definitivamente dall’Associazione Nazionale Costruttori Edili.
Dal 2012 AIF è artefice di un nuovo progetto, legato alla fondazione della FIAS – Federazione Italiana delle Associazioni Specialistiche, che riunisce le istanze delle principali Associazioni specialistiche del sottosuolo:
AIF (Associazione Imprese Fondazioni – consolidamenti ed indagini nel sottosuolo)
ANISIG (Associazione Nazionale Imprese specializzate in indagini geognostiche)
ANIPA (Associazione Nazionale di Idrogeologia e Pozzi Acqua)
ANIG hp (Associazione Nazionale Impianti Geotermia Heat Pump)
Complessivamente le Associazioni aderenti a FIAS rappresentano circa 200 imprese specialistiche, con circa 3000 addetti ai lavori per un fatturato stimabile di €600.000.000,00.

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