Sismabonus: importante risposta ad Interrogazione, che riportiamo di seguito.

Commissione Finanze (VI) – Linee guida per l’applicazione delle agevolazioni fiscali per la riqualificazione antisismica del patrimonio immobiliare. Interrogazione n. 5-00864.

Nella seduta di mercoledì 28 novembre 2018, il Sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze Alessio Mattia Villarosa, ha risposto all’Interrogazione in titolo, nei termini che seguono: Con il documento in esame, l’Onorevole interrogante fa riferimento alle agevolazioni fiscali introdotte dal decreto-legge n. 63 del 2013, note anche come «sisma bonus», che hanno previsto una detrazione fiscale per i soggetti che, entro il 31 dicembre 2021, sostengano spese per interventi antisismici sul patrimonio immobiliare localizzato in zone ad alta pericolosità sismica nonché la possibilità di cedere, entro determinati limiti, il credito corrispondente alla suddetta detrazione. 

A tale proposito l’Onorevole interrogante chiede di conoscere se e quando sarà pubblicata dall’Agenzia delle entrate una guida specifica concernente la cessione del credito che, oltre ad effettuare una ricognizione completa della materia, chiarisca anche quale sia l’ambito dei soggetti interessati alla cessione del credito e se il credito in questione possa essere utilizzato in compensazione con qualsiasi credito fiscale.  Al riguardo, sentiti gli uffici competenti, si rappresenta quanto segue. 

Con la circolare 27 aprile 2018, n. 7/E – contenente la «Guida alla dichiarazione dei redditi delle persone fisiche relativa all’anno d’imposta 2017» riepilogativa degli oneri detraibili e deducibili, nonché dei crediti di imposta che possono essere fatti valere in dichiarazione – l’Agenzia delle entrate ha fornito indicazioni, tra l’altro, in ordine all’ambito oggettivo e soggettivo di applicazione della detrazione fiscale spettante per gli interventi antisismici.
Con le successive circolari n. 11/E del 18 maggio 2018 e 17/E del 23 luglio u.s., citate dallo stesso interrogante, è stato chiarito, con particolare riferimento ai soggetti interessati dalla cessione, che il credito può essere ceduto da tutti i soggetti teoricamente beneficiari della detrazione, anche se non tenuti al versamento dell’imposta. La possibilità di cedere la detrazione, pertanto, riguarda tutti i soggetti che sostengono le spese in questione, compresi coloro che, in concreto, non potrebbero fruire della corrispondente detrazione in quanto l’imposta lorda è assorbita dalle altre detrazioni o non è dovuta. La cessione riguarda, inoltre, i soggetti IRES nonché i cessionari del credito che possono, a loro volta, cedere il credito ottenuto.
Per quanto concerne, invece, i soggetti a favore dei quali può essere effettuata la cessione del credito, la citata circolare richiama i fornitori dei beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi agevolabili, gli altri soggetti privati, per tali intendendosi, oltre alle persone fisiche, anche i soggetti che esercitano attività di lavoro autonomo o d’impresa, anche in forma associata (società ed enti) nonché, infine, banche ed intermediari finanziari nelle sole ipotesi di cessione del credito effettuate dai soggetti che ricadono nella no tax area.

Con riferimento alla individuazione degli «altri soggetti privati», con le citate circolari, in adesione ai pareri forniti al riguardo dalla Ragioneria Generale dello Stato è stato, inoltre, precisato che per altri soggetti privati devono intendersi i soggetti diversi dai fornitori, sempreché collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione come ad esempio, nel caso di interventi condominiali, nei confronti degli altri soggetti titolari delle detrazioni spettanti per i medesimi interventi condominiali ovvero, più in generale, nel caso in cui i lavori vengano effettuati da soggetti societari appartenenti ad un gruppo, nei confronti delle altre società del gruppo.
Per quanto attiene, infine, alle modalità di utilizzo del credito, si fa presente che con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate dell’8 giugno 2017, è stato chiarito che lo stesso può essere utilizzato in compensazione secondo le regole dettate dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.”

Il deputato Francesco Acquaroli (FdI) si è dichiarato soddisfatto per il chiarimento fornito dal Sottosegretario.

 

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