PATENTE A PUNTI: INDIVIDUAZIONE DELLE MODALITA’ OPERATIVE PER IL RECUPERO DEI CREDITI

In data 10 aprile u.s. l’INAIL ha emanato la circolare n. 12 con la quale sono state chiarite le modalità operative per il recupero dei crediti della cd. “patente a punti” nei cantieri, in seguito alla costituzione, secondo quanto previsto dal D.D. INL n. 24/2026, delle Commissioni territoriali dedicate, composte da rappresentanti di INL ed INAIL
Come noto la patente prevede un punteggio iniziale di 30 crediti, decurtabile in caso di violazioni e incrementabile in presenza di requisiti premiali; il possesso del punteggio minimo è necessario per operare nei cantieri, mentre la perdita dei crediti può comportare l’interdizione dall’attività.
Al fine di uniformare l’attività delle Commissioni su tutto il territorio nazionale e di individuare criteri omogenei di valutazione, l’INL e l’INAIL predispongono apposite linee guida che ricomprendono indicazioni sui contenuti minimi, durata e soggetti formatori nonché tipologie di investimenti ammissibili e criteri di proporzionalità rispetto al numero di crediti da recuperare e alla dimensione aziendale.
All’esito dell’istruttoria, le Commissioni deliberano sugli adempimenti necessari e proporzionali al numero dei crediti da recuperare, fino a un massimo di 15, che possono consistere:
• nell’adempimento di specifici percorsi formativi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro da parte dei soggetti responsabili di almeno una delle violazioni di cui all’allegato I-bis, D.Lgs. n. 81/2008;
•nell’adempimento di specifici percorsi formativi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro da parte dei lavoratori occupati presso il cantiere o i cantieri ove si sono verificate le violazioni che hanno comportato la decurtazione dei crediti ovvero;

•nella realizzazione di uno o più investimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

https://www.inail.it/portale/it/atti-e-documenti/note-provvedimenti-e-istruzioni-operative/normativa-circolari-inail/dettaglio.2026.04.circolare-inail-12-del-10-aprile-2026.html

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