UNICMI pubblica UX223, il testo unico compilativo sulla normativa dei dispositivi di sicurezza stradale
UNICMI: Presentazione aggiornamento rapporto 2026 sul mercato italiano dell’involucro edilizio – (14 luglio ore 12.00)
AISI: IL RUOLO DELLE PMI NEL BNUOVO POLO NAZIONALE DELL’UNDERWATER finco News Associate 13 Luglio 2026
Paestum – 29 ottobre 2015, ore 15.00 “Verso una rappresentanza unitaria degli archeologi italiani” A cura del Coordinamento degli archeologi italiani
Relazione per Finco: Efficienza Energetica nei Beni Culturali finco Filiera Beni culturali e Conservazione 21 Novembre 2016
Nuovi dazi USA in vigore (con eccezioni) in vigore da 24 luglio 2026 Ultimi aggiornamenti In concomitanza con la scadenza del dazio addizionale del 10% introdotto il 10 febbraio scorso, gli Stati Uniti hanno deciso l’applicazione di nuovi dazi (Sez. 301) verso quei Paesi che, a loro giudizio, non contrastano efficacemente l’importazione di beni prodotti grazie allo sfruttamento del lavoro forzato.Le nuove misure, applicabili dal 24 luglio scorso (salvo eccezioni sotto specificate), colpiscono con modalità differenti l’Unione Europea e altri 59 Paesi.Mentre per gli altri Paesi questa nuova misura si somma al dazio base, per quanto riguarda i Paesi UE, è previsto un dazio del 10% solo per quei prodotti che sono soggetti a un dazio base inferiore a questa percentuale, mentre per i beni per i quali è previsto un dazio base maggiore del 10% si applica la tariffa superiore già in vigore senza alcuna aggiunta.Sempre per quanto riguarda l’Unione Europea, sono esclusi da questa misura i seguenti numeri di tariffa USA:3823.11.00, 3823.12.00, 3823.19.20, 3823.70.40, 4501.10.00, 4501.90.20, 4501.90.40, 4502.00.00, 4503.10.20, 4503.10.30, 4503.10.40, 4503.10.60, 4503.90.20, 4503.90.40, 4503.90.60, 4504.10.10, 4504.10.20, 4504.10.30, 4504.10.40, 4504.10.45, 4504.10.47, 4504.10.50, 4504.90.00, 5004.00.00, 5005.00.00, 5006.00.10, 5006.00.90, 5007.10.30, 5007.10.60, 5007.20.00, 5007.90.30, 7101.10.30, 7101.10.60, 7102.10.00, 7102.31.00, 7102.39.00, 7103.10.20, 7103.10.40, 7103.91.00, 7103.99.10, 7103.99.50, 7205.10.00, 8112.92.07.Questi nuovi dazi non si applicano ai prodotti già colpiti dai dazi addizionali previsti dalla Sez. 232: acciaio, alluminio, rame, derivati, veicoli e parti, autobus e camion, legno e derivati, parti destinate all’aviazione civile, semiconduttori e farmaci.I dazi non si applicano alle merci imbarcate prima delle 00:01 ora orientale del 24 luglio 2026 e a quelle immesse in consumo, o prelevate dal magazzino per il consumo, prima delle 00:01 ora orientale del 28 luglio 2026.