Paestum – 29 ottobre 2015, ore 15.00 “Verso una rappresentanza unitaria degli archeologi italiani” A cura del Coordinamento degli archeologi italiani
Relazione per Finco: Efficienza Energetica nei Beni Culturali finco Filiera Beni culturali e Conservazione 21 Novembre 2016 54
Brexit: conseguenze generali e sui prodotti industriali (da costruzione e non) Ultimi aggiornamenti L’uscita ufficiale del Regno Unito dall’Europa e, di conseguenza, da tutte le sue Istituzioni si sta progressivamente avvicinando. A meno che non venga stabilito un accordo di revoca con il quale si sancisca una data diversa, la totalità delle leggi dell’Unione cesseranno di essere applicate al Regno Unito, che diventa così un Paese terzo, a partire dalla mezzanotte del 30 marzo 2019. Le conseguenze di questo ritiro non riguardano esclusivamente le Autorità dell’UE e nazionali, ma anche le parti private. A partire dalla suddetta data, le norme dell’Unione Europea in materia di prodotti industriali, destinati ai consumatori privati o per uso professionale, non si applicheranno più al Regno Unito. Un elenco indicativo della legislazione sui prodotti dell’Unione che ne saranno interessati è disponibile nell’allegato riportato al link http://www.fincoweb.org/wp-content/uploads/2018/12/Brexit-Commissione-UE-avviso-agli-stakeholders-IT.pdf, relativo alla versione in italiano della Comunicazione che la Commissione Europea ha diramato a tutti gli stakeholder sul tema. La legislazione dell’Unione basata sul “Nuovo Approccio” stabilisce i requisiti di un prodotto accettati a livello comunitario, più specificatamente, come deve essere progettato e fabbricato per soddisfare il livello richiesto. Stabilisce, inoltre, la procedura di valutazione della conformità, la quale deve essere seguita per dimostrare la conformità con tali requisiti. Sono dunque fondamentali, l’identificazione degli operatori economici e le procedure di valutazione della conformità ad opera degli Organismi Notificati. Nel primo caso, dalla data di ritiro, un fabbricante o importatore del Regno Unito non verrà più considerato come un Operatore Economico dell’Unione ma diventerà un produttore o un importatore da Paese terzo, con conseguente applicazione di obblighi e regole specifici. Nel secondo caso, allorquando la legislazione dell’Unione richieda l’intervento di un Organismo Notificato per la marcatura CE di un prodotto, gli Organismi Notificati del Regno Unito perderanno tale status e saranno rimossi dal sistema di informazione della Commissione sulle Organizzazioni Notificate. Di conseguenza, gli Organismi britannici non potranno più svolgere tali compiti di valutazione sui prodotti comunitari. Si allega, in proposito, il comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri che fornisce informazioni sul quadro generale del recesso senza Accordo del Regno Unito dall’UE, indicazioni utili e un’analisi settoriale, nel caso in cui il percorso di ratifica da parte del Regno Unito dell’Accordo in questione non dovesse completarsi in tempo utile. Condividi:Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)