DAL 2026 IL CBAM ENTRA A REGIME: NUOVE REGOLE PER LE IMPRESE

Con la conclusione della fase transitoria il 31 dicembre 2025, il Meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (CBAM) è entrato pienamente in vigore dal 1° gennaio 2026.

Il recente intervento legislativo, cristallizzato nel Regolamento (UE) 2025/2083, ha introdotto misure di razionalizzazione volte a mitigare l’impatto amministrativo, con particolare attenzione alle Piccole e Medie Imprese. 
La novità di maggior rilievo è l’introduzione di una franchigia operativa (“de minimis“): gli importatori sono esentati dagli obblighi dichiarativi e finanziari qualora la massa netta cumulativa annua delle merci soggette non superi la soglia delle 50 tonnellate. Tale misura mira a focalizzare il meccanismo sui flussi commerciali più rilevanti, agevolando le procedure di calcolo e gestione per gli operatori minori. 

Secondo le stime di Bruxelles, il nuovo parametro esenta il 90% degli importatori pur garantendo la copertura del 99% delle emissioni incorporate nelle merci in ingresso nell’UE.
Sotto il profilo operativo, l’importazione è ora subordinata al possesso dello status di “dichiarante CBAM autorizzato”. Al fine di garantire la continuità degli scambi, è stata prevista una clausola di salvaguardia per gli operatori che presenteranno formale istanza di autorizzazione entro il 31 marzo 2026.

Il Legislatore ha altresì rimodulato il calendario degli adempimenti finanziari per consentire un adeguato assestamento operativo. Sebbene l’obbligo di monitoraggio delle emissioni incorporate decorra dal 2026, l’avvio della vendita dei certificati CBAM è posticipato al 1° febbraio 2027. Resta fermo l’obbligo di presentare la dichiarazione annuale, che dovrà dettagliare i quantitativi importati e le relative emissioni, elementi imprescindibili per una corretta pianificazione del fabbisogno di certificati da restituire.

Vengono introdotti valori di emissione predefiniti (default values) per i Paesi privi di dati affidabili. Tali parametri saranno fissati al livello di intensità di emissione più elevato osservato tra i Paesi che dispongono di dati certi per la specifica tipologia di prodotto, oppure basati su valori regionali applicabili.

Qualora in Paesi terzi siano attivi meccanismi di carbon pricing ma non sia possibile stabilire l’importo effettivo pagato, potranno essere utilizzati prezzi medi annuali standard o valori predefiniti. A partire dal 2027, la Commissione pubblicherà nel registro CBAM i prezzi del carbonio di default e le relative metodologie di calcolo.
 

Da Desk Normative Tecniche EU ITA

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