UNICMI pubblica UX223, il testo unico compilativo sulla normativa dei dispositivi di sicurezza stradale
UNICMI: Presentazione aggiornamento rapporto 2026 sul mercato italiano dell’involucro edilizio – (14 luglio ore 12.00)
AISI: IL RUOLO DELLE PMI NEL BNUOVO POLO NAZIONALE DELL’UNDERWATER finco News Associate 13 Luglio 2026
Paestum – 29 ottobre 2015, ore 15.00 “Verso una rappresentanza unitaria degli archeologi italiani” A cura del Coordinamento degli archeologi italiani
Relazione per Finco: Efficienza Energetica nei Beni Culturali finco Filiera Beni culturali e Conservazione 21 Novembre 2016
Fire – Energy manager: c’è tempo fino al 30 aprile per nominarlo News Associate Entro il 30 aprile 2025 è possibile comunicare a FIRE la nomina dell’Energy manager. L’obbligo, definito dall’art. 19 della legge 9 gennaio 1991 n. 10, coinvolge i soggetti (persone fisiche e giuridiche, come imprese, enti locali, consorzi, etc.) che raggiungono consumi annui superiori alla soglia dei 10.000 tep/anno per il settore industriale e dei 1.000 tep/anno per i settori civile, terziario e dei trasporti.In generale, tutta l’energia gestita da un’impresa o da un ente va considerata ai fini della valutazione del raggiungimento delle soglie d’obbligo, a prescindere che sia a titolo oneroso o gratuita (e.g. fonti rinnovabili usate per la generazione elettrica e termica), o che sia riferita a immobili di proprietà o locati o, ancora, che sia acquistata in modo diretto o tramite contratti di servizio energetico (e.g. servizio energia con comfort ambiente garantito). L’energy manager può essere nominato con le medesime modalità anche da soggetti che non raggiungano le soglie di legge. Tutte le informazioni sulla nomina e sul ruolo dell’energy manager sono reperibili su https://em.fire-italia.org