FIRE – Energy manager: c’è tempo fino al 30 aprile per nominarlo

Entro il 30 aprile 2024 è possibile  comunicare a FIRE la nomina  dell’Energy manager.

L’obbligo, definito dall’art. 19 della legge 9 gennaio 1991 n. 10, coinvolge i soggetti (persone fisiche e giuridiche, come imprese, enti locali, consorzi, etc.) che raggiungono consumi annui superiori alla soglia dei 10.000 tep/anno per il settore industriale e dei 1.000 tep/anno per i settori civile, terziario e dei trasporti.
In generale, tutta l’energia gestita da un’impresa o da un ente va considerata ai fini della valutazione del raggiungimento delle soglie d’obbligo, a prescindere che sia a titolo oneroso o gratuita (e.g. fonti rinnovabili usate per la generazione elettrica e termica), o che sia riferita a immobili di proprietà o locati o, ancora, che sia acquistata in modo diretto o tramite contratti di servizio energetico (e.g. servizio energia con comfort ambiente garantito). 

L’energy manager può essere nominato con le medesime modalità anche da soggetti che non raggiungano le soglie di legge. 

 Tutte le informazioni sulla nomina e sul ruolo dell’energy manager sono reperibili su https://em.fire-italia.org

L’11 aprile p.v. FIRE dedica un webinar alla nomina Piattaforma NEMO: istruzioni e confronto sulla nomina dell’energy manager ad accesso gratuito.

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