CARLA TOMASI SRL: Seminario sul Restauro Architettonico presso Fiera Exporevestir – (San Paolo del Brasile 10 marzo 2026)
Paestum – 29 ottobre 2015, ore 15.00 “Verso una rappresentanza unitaria degli archeologi italiani” A cura del Coordinamento degli archeologi italiani
Relazione per Finco: Efficienza Energetica nei Beni Culturali finco Filiera Beni culturali e Conservazione 21 Novembre 2016
BREVI Ultimi aggiornamenti R.E.N.T.RI.: PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO ANNUALE ENTRO il 30 APRILE 2026 Entro il 30 aprile di ogni anno, le imprese e gli enti iscritti al R.E.N.T.Ri. (Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti) sono tenuti al versamento del contributo annuale di iscrizione al sistema. A tal proposito, i soggetti iscritti al R.E.N.T.Ri. prima del al 31/12/2025, dovranno provvedere al pagamento dei seguenti importi entro il 30/04/2026: Gestori, trasportatori, intermediari ed imprese con più di 50 lavoratori: € 60 per ogni unità locale iscritta;Imprese od enti da 11 a 50 lavoratori: € 30 per per ogni unità locale iscritta;Imprese fino a 10 lavoratori: € 10 per per ogni unità locale iscritta. Il pagamento dei suddetti diritti deve essere effettuato tramite avviso PAGOPA da generare accedendo all’area operatori del portale R.E.N.T.Ri.. SICUREZZA SUL LAVORO: OBBLIGO DI INFORMATIVA SCRITTA SUI RISCHI PER I LAVORATORI IN SMART WORKING Si ricorda che dal 07 aprile 2026 vige l’obbligo da parte del datore di lavoro di consegnare, a cadenza almeno annuale, una specifica informativa scritta ai dipendenti in lavoro agile che individui i rischi connessi all’attività svolta. Tale disposizione è definita dall’art. 11 della Legge annuale sulle PMI (Legge n. 34/2026), che ha reso perentorio un obbligo già previsto dall’art. 22 della Legge n. 81/2017, introducendo un regime sanzionatorio specifico in ipotesi di mancata ottemperanza, che viene ricondotto nell’alveo generale della disciplina prevenzionistica del D.Lgs 81/2008. In particolare, la norma rafforza il ruolo dell’informativa scritta quale strumento centrale per garantire la tutela della salute e sicurezza nei contesti diversi dai locali aziendali, dove il controllo diretto del datore di lavoro è limitato. L’informativa deve indicare i rischi generali e specifici connessi alla modalità di lavoro agile, con particolare attenzione all’utilizzo dei videoterminali e ai rischi correlati, come affaticamento visivo, problematiche posturali e stress lavoro-correlato. Per il mancato rispetto delle citate disposizioni, il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.708,61 a 7.403,96 euro. AGGIORNATI I SERVIZI ONLINE DELL’INAIL Dall’8 aprile scorso, i servizi online dell’INAIL (denuncia di iscrizione, variazione e cessazione) sono aggiornati con una nuova versione; l’utente autenticato può accedere selezionando il servizio «Gestione Denunce di Esercizio”. I servizi attualmente in uso sul portale dell’Istituto – in cui sono disponibili i manuali aggiornati nella sezione “Home/Assistenza e supporto/Guide e manuali operativi/Gestione del rapporto assicurativo” – continuano a essere fruibili in parallelo ai nuovi fino al 29 maggio 2026. INCENTIVO AI DIPENDENTI CHE POSTICIPANO IL PENSIONAMENTO L’art. 1, c. 194, della legge (di Bilancio 2026) n. 199/2025 prevede: “La disposizione di cui all’articolo 1, comma 286, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, si applica anche con riferimento ai lavoratori dipendenti che abbiano maturato, entro il 31 dicembre 2026, i requisiti minimi previsti dall’articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214”. A seguito delle modifiche introdotte dall’art. 1, c. 161, della legge n. 207/2024, al richiamato art. 1, c. 286, della legge n. 197/2022, l’incentivo al posticipo del pensionamento è stato riconosciuto in favore dei lavoratori dipendenti iscritti all’Assicurazione generale obbligatoria (AGO) o alle forme sostitutive ed esclusive della medesima che, entro il 31 dicembre 2025, hanno maturato i requisiti minimi non solo per il diritto alla pensione anticipata flessibile ex art. 14.1 del d.l. n. 4/2019, ma anche per il diritto alla pensione anticipata ex art. 24, c. 10, del d.l. n. 201/2011, e che hanno scelto di proseguire l’attività lavorativa dipendente. Pertanto, i citati lavoratori dipendenti che, avendo maturato entro il 31 dicembre 2025 il diritto alla pensione anticipata flessibile o alla pensione anticipata, hanno scelto di proseguire l’attività lavorativa dipendente, hanno la facoltà di rinunciare all’accredito contributivo della quota dei contributi previdenziali a loro carico . Per effetto della modifica disposta dall’art. 1, c. 194, della legge di Bilancio 2026, la facoltà di rinunciare all’accredito contributivo della quota dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori e relativi all’AGO per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) o alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, è riconosciuta in favore dei lavoratori dipendenti che maturano, entro il 31 dicembre 2026, il requisito contributivo di cui all’art. 24, c. 10, del citato decreto-legge n. 201/2011 e scelgono di proseguire l’attività lavorativa dipendente. Di conseguenza l’INPS, con la circolare n. 42 del 3 aprile 2026, ha illustrato le novità di cui si tratta e fornito le relative indicazioni per la gestione degli adempimenti previdenziali. LAVORATORE CON LA “NASPI” E INCENTIVO ALL’AUTOIMPRENDITORIALITÀ L’art. 8 del d.lgs. n. 22/2015 disciplina l’incentivo all’autoimprenditorialità destinato al lavoratore, avente diritto alla corresponsione della NASpI, che può richiedere la liquidazione anticipata dell’importo complessivo della prestazione spettante, al fine di avviare un’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o per la sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico abbia a oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio. In merito alle novità introdotte dall’art. 1, c. 176, della legge (di Bilancio 2026) n. 199 del 30 dicembre 2025, che ha parzialmente modificato il menzionato art. 8, eliminando il riferimento al pagamento in unica soluzione dell’incentivo all’autoimprenditorialità originariamente ivi previsto ai commi 1, 2 e 3 e introducendo il comma 3-bis, il quale prevede che l’erogazione dell’incentivo all’autoimprenditorialità, quale liquidazione della NASpI in forma anticipata, avvenga in due rate, l’INPS ha fornito indicazioni con il messaggio n. 1215 del 7 aprile 2026.