ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO – FORMAZIONE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO: INDICAZIONI OPERATIVE.

Con una nota del 27 ottobre 2026, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) è intervenuto per fornire chiarimenti operativi sugli obblighi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, alla luce del nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025. Il documento richiama l’importanza di una corretta gestione dei tempi di formazione, evidenziando anche alcune deroghe previste per specifici settori produttivi.


Il nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 24 maggio 2025, chiarisce un aspetto fondamentale: la formazione obbligatoria deve essere completata prima che il lavoratore inizi a svolgere qualsiasi attività lavorativa.


Il principio è in linea con quanto previsto dall’art. 37 del D.Lgs. 81/2008 e dalla Direttiva europea 89/391/CEE, che collocano la formazione all’inizio del rapporto di lavoro o dell’utilizzazione in caso di somministrazione.


Attenzione: questo non significa che la formazione debba essere svolta prima dell’assunzione. Le ore di corso sono infatti a tutti gli effetti ore di lavoro, retribuite e comprese nell’orario lavorativo. Il lavoratore deve quindi essere formalmente assunto, ma non può iniziare la propria attività operativa prima di aver completato la formazione obbligatoria prevista.


La nota dell’INL richiama una specifica deroga per le imprese turistico-ricettive e gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande. Per questi settori, la formazione e l’eventuale addestramento specifico possono essere completati entro 30 giorni dall’assunzione. È quindi possibile avviare il lavoratore all’attività prima del completamento dell’intero percorso formativo, nel rispetto delle condizioni previste dalla disposizione e purché le attività formative siano state avviate tempestivamente.


Per la generalità delle aziende, la disposizione richiede una maggiore attenzione nella gestione degli inserimenti lavorativi e una programmazione preventiva della formazione.

L’obbligo riguarda tutti i soggetti che rientrano nella definizione di lavoratore prevista dall’art. 2 del D.Lgs. 81/2008, indipendentemente dalla presenza di una retribuzione.
Viene così superata ogni possibile incertezza legata al periodo transitorio di 60 giorni previsto dal precedente Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011.


Per le aziende diventa quindi essenziale:

  • Pianificare in anticipo la formazione, affinché sia completata prima dell’inizio dell’attività lavorativa, salvo le deroghe espressamente previste
  • Conservare la documentazione relativa ai corsi frequentati, alle ore di formazione,
    all’addestramento e agli attestati rilasciati.
  • Verificare gli obblighi specifici previsti per le attività a rischio elevato e per quelle
    che richiedono abilitazioni particolari.
  • Gestire correttamente le eventuali deroghe, verificando che sussistano i requisiti
    previsti dalla normativa.
    Una corretta pianificazione degli inserimenti e dei percorsi formativi consente alle imprese di rispettare gli obblighi normativi e garantire la tutela dei lavoratori fin dal primo giorno di attività.

Questo sito utilizza cookies e tecnologie simili. Se non si modificano le impostazioni del browser, l'utente ne accetta l’uso. Maggiori informazioni

Questo sito utilizza i cookie per fonire la migliore esperienza di navigazione possibile. Continuando a utilizzare questo sito senza modificare le impostazioni dei cookie o clicchi su "Accetta" permetti al loro utilizzo.

Chiudi