CHIARIMENTI INPS: ASSUNTI DA LUGLIO 2026 E PREVIDENZA COMPLEMENTARE

L’art. 8 del D.lgs. n. 252/2005 – come modificato dall’art. 1, c. 204, della legge n. 199/2025

– ha introdotto, a decorrere dal 1° luglio 2026, un meccanismo di adesione

automatica alle forme pensionistiche complementari  per i lavoratori dipendenti

del settore privato di prima assunzione, esclusi i lavoratori domestici, assunti

successivamente al 30 giugno 2026 ; al riguardo:

– il comma 7-quater dispone: «Entro sessanta giorni dalla data di prima assunzione il lavoratore

può comunque scegliere di rinunciare all’adesione automatica e conferire l’intero importo del TFR

maturando a un’altra forma di previdenza complementare dallo stesso liberamente prescelta

ovvero mantenere il TFR secondo il regime di cui all’articolo 2120 del codice civile. Tale scelta può

essere successivamente revocata e il lavoratore può conferire il TFR maturando a una forma

pensionistica complementare dallo stesso prescelta […]»;

– il comma 7-quinquies prevede: «In caso di adesione automatica di cui al comma 7, il datore di

lavoro ne dà comunicazione alla forma pensionistica complementare di destinazione e inizia a

effettuare i relativi versamenti dal mese successivo alla scadenza dei sessanta giorni di cui al

comma 7-quater. Tali versamenti comprendono quanto dovuto dalla data di prima assunzione e

l’adesione decorre da detta data».

Le disposizioni normative richiamate attribuiscono, pertanto, al lavoratore un termine di

sessanta giorni dalla data di prima assunzione entro il quale scegliere la destinazione del

trattamento di fine rapporto (TFR) maturando. Nel corso di tale periodo, infatti, il lavoratore

può rinunciare all’adesione automatica e optare per una diversa forma pensionistica

complementare o per il mantenimento del TFR ai sensi dell’art. 2120 del codice civile, con

conseguente applicazione, ove ne ricorrano i presupposti, della disciplina del “Fondo per

l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui

all’art. 2120 del codice civile” (di seguito, Fondo di Tesoreria) di cui all’art. 1, c. 755 e 756, della

Legge n. 296/2006, come modificata dalla legge n. 199/2025.

Proprio in ragione della facoltà di scelta riconosciuta al lavoratore entro il predetto termine di

sessanta giorni, il successivo comma 7-quinquies dell’articolo 8 prevede che l’obbligo di

versamento alla forma pensionistica complementare di destinazione sorge soltanto a

decorrere dal mese successivo alla scadenza dei sessanta giorni, anche se produce effetti dalla

data di assunzione.

In tale prospettiva assumono rilievo altresì le direttive adottate dalla Commissione di vigilanza

sui fondi pensione (COVIP) in data 19 giugno 2026, secondo cui, qualora il lavoratore eserciti espressamente l’opzione di mantenere il TFR secondo il regime di cui all’articolo 2120 del codice civile, il TFR maturando, a decorrere dalla data di assunzione, non viene devoluto alla previdenza complementare e continua a essere disciplinato dalle disposizioni del medesimo articolo 2120 del codice civile, ferma restando l’applicazione della disciplina del Fondo di Tesoreria di cui all’art. 1, commi 755 e 756, della legge n. 296/2006, come modificata dalla legge n. 199/2025.

Ne deriva che, nel periodo compreso tra la data di assunzione e il perfezionamento della

scelta da parte del lavoratore, non risulta ancora definitivamente individuato il regime di

destinazione delle quote di TFR maturate, potendo le stesse essere imputate – all’esito della

scelta – alla previdenza complementare o, nei casi previsti dalla legge, al regime di cui all’art.

2120 del codice civile e, al Fondo di Tesoreria, ove ne ricorrano i presupposti.

L’INPS, pertanto, con riferimento ai lavoratori di prima assunzione assunti successivamente al

30 giugno 2026, con il messaggio n. 2325 del 10 luglio 2026, ha:

– fornito «le istruzioni operative relative alla regolarizzazione delle quote arretrate di TFR, considerato che le quote maturate nel periodo intercorrente tra la data di assunzione e la determinazione della destinazione finale assumono, di fatto, natura di competenze arretrate sotto il profilo della loro imputazione contributiva»;

– rinviato, per quanto ivi non diversamente previsto, a quanto diramato .

Per i lavoratori non di prima assunzione – giova infine rammentarlo -, l’art. 8, c. 9-bis, del d.lgs.

n. 252/2005 (come modificato, dall’art. 1, c. 202, della legge n. 199/2025) disciplina l’ipotesi in cui

il lavoratore risulti già aderente a una forma pensionistica complementare con conferimento

del TFR, prevedendo che il datore di lavoro fornisca informativa al lavoratore circa la

possibilità per lo stesso di indicare, entro sessanta giorni dalla data di assunzione, la forma

pensionistica cui destinare il TFR maturando e che, in difetto di tale indicazione, trova

applicazione il meccanismo di adesione automatica di cui ai commi da 7 a 7-ter del medesimo

art. 8. La disposizione non richiama, invece, il successivo comma 7-quater, il quale, con

esclusivo riferimento al lavoratore di prima assunzione, riconosce espressamente la facoltà di

rinunciare all’adesione automatica e conferire l’intero importo del TFR maturando a un’altra

forma di previdenza complementare dallo stesso liberamente prescelta o di mantenere il TFR

secondo il regime di cui all’art. 2120 del codice civile. Tale scelta normativa appare coerente con

il diverso regime delineato dal legislatore per i lavoratori che abbiano già espresso, nel corso

di precedenti rapporti di lavoro, una scelta di adesione alla previdenza complementare. In tale

quadro si inseriscono altresì le direttive adottate dalla COVIP, le quali, con riguardo ai lavoratori

dipendenti del settore privato non di prima assunzione, che attivano un nuovo rapporto di

lavoro successivamente al 30 giugno 2026, precisano che, qualora il lavoratore dichiari di non

avere in essere alcuna adesione a forme pensionistiche complementari con conferimento del

TFR, il nuovo datore di lavoro gestisce il TFR secondo il regime di cui all’articolo 2120 del codice civile e, ove ne ricorrono i presupposti, mediante conferimento al Fondo di Tesoreria

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