UNICMI pubblica UX223, il testo unico compilativo sulla normativa dei dispositivi di sicurezza stradale
UNICMI: Presentazione aggiornamento rapporto 2026 sul mercato italiano dell’involucro edilizio – (14 luglio ore 12.00)
AISI: IL RUOLO DELLE PMI NEL BNUOVO POLO NAZIONALE DELL’UNDERWATER finco News Associate 13 Luglio 2026
Paestum – 29 ottobre 2015, ore 15.00 “Verso una rappresentanza unitaria degli archeologi italiani” A cura del Coordinamento degli archeologi italiani
Relazione per Finco: Efficienza Energetica nei Beni Culturali finco Filiera Beni culturali e Conservazione 21 Novembre 2016
CHIARIMENTI INPS: ASSUNTI DA LUGLIO 2026 E PREVIDENZA COMPLEMENTARE Ultimi aggiornamenti L’art. 8 del D.lgs. n. 252/2005 – come modificato dall’art. 1, c. 204, della legge n. 199/2025 – ha introdotto, a decorrere dal 1° luglio 2026, un meccanismo di adesione automatica alle forme pensionistiche complementari per i lavoratori dipendenti del settore privato di prima assunzione, esclusi i lavoratori domestici, assunti successivamente al 30 giugno 2026 ; al riguardo: – il comma 7-quater dispone: «Entro sessanta giorni dalla data di prima assunzione il lavoratore può comunque scegliere di rinunciare all’adesione automatica e conferire l’intero importo del TFR maturando a un’altra forma di previdenza complementare dallo stesso liberamente prescelta ovvero mantenere il TFR secondo il regime di cui all’articolo 2120 del codice civile. Tale scelta può essere successivamente revocata e il lavoratore può conferire il TFR maturando a una forma pensionistica complementare dallo stesso prescelta […]»; – il comma 7-quinquies prevede: «In caso di adesione automatica di cui al comma 7, il datore di lavoro ne dà comunicazione alla forma pensionistica complementare di destinazione e inizia a effettuare i relativi versamenti dal mese successivo alla scadenza dei sessanta giorni di cui al comma 7-quater. Tali versamenti comprendono quanto dovuto dalla data di prima assunzione e l’adesione decorre da detta data». Le disposizioni normative richiamate attribuiscono, pertanto, al lavoratore un termine di sessanta giorni dalla data di prima assunzione entro il quale scegliere la destinazione del trattamento di fine rapporto (TFR) maturando. Nel corso di tale periodo, infatti, il lavoratore può rinunciare all’adesione automatica e optare per una diversa forma pensionistica complementare o per il mantenimento del TFR ai sensi dell’art. 2120 del codice civile, con conseguente applicazione, ove ne ricorrano i presupposti, della disciplina del “Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’art. 2120 del codice civile” (di seguito, Fondo di Tesoreria) di cui all’art. 1, c. 755 e 756, della Legge n. 296/2006, come modificata dalla legge n. 199/2025. Proprio in ragione della facoltà di scelta riconosciuta al lavoratore entro il predetto termine di sessanta giorni, il successivo comma 7-quinquies dell’articolo 8 prevede che l’obbligo di versamento alla forma pensionistica complementare di destinazione sorge soltanto a decorrere dal mese successivo alla scadenza dei sessanta giorni, anche se produce effetti dalla data di assunzione. In tale prospettiva assumono rilievo altresì le direttive adottate dalla Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) in data 19 giugno 2026, secondo cui, qualora il lavoratore eserciti espressamente l’opzione di mantenere il TFR secondo il regime di cui all’articolo 2120 del codice civile, il TFR maturando, a decorrere dalla data di assunzione, non viene devoluto alla previdenza complementare e continua a essere disciplinato dalle disposizioni del medesimo articolo 2120 del codice civile, ferma restando l’applicazione della disciplina del Fondo di Tesoreria di cui all’art. 1, commi 755 e 756, della legge n. 296/2006, come modificata dalla legge n. 199/2025. Ne deriva che, nel periodo compreso tra la data di assunzione e il perfezionamento della scelta da parte del lavoratore, non risulta ancora definitivamente individuato il regime di destinazione delle quote di TFR maturate, potendo le stesse essere imputate – all’esito della scelta – alla previdenza complementare o, nei casi previsti dalla legge, al regime di cui all’art. 2120 del codice civile e, al Fondo di Tesoreria, ove ne ricorrano i presupposti. L’INPS, pertanto, con riferimento ai lavoratori di prima assunzione assunti successivamente al 30 giugno 2026, con il messaggio n. 2325 del 10 luglio 2026, ha: – fornito «le istruzioni operative relative alla regolarizzazione delle quote arretrate di TFR, considerato che le quote maturate nel periodo intercorrente tra la data di assunzione e la determinazione della destinazione finale assumono, di fatto, natura di competenze arretrate sotto il profilo della loro imputazione contributiva»; – rinviato, per quanto ivi non diversamente previsto, a quanto diramato . Per i lavoratori non di prima assunzione – giova infine rammentarlo -, l’art. 8, c. 9-bis, del d.lgs. n. 252/2005 (come modificato, dall’art. 1, c. 202, della legge n. 199/2025) disciplina l’ipotesi in cui il lavoratore risulti già aderente a una forma pensionistica complementare con conferimento del TFR, prevedendo che il datore di lavoro fornisca informativa al lavoratore circa la possibilità per lo stesso di indicare, entro sessanta giorni dalla data di assunzione, la forma pensionistica cui destinare il TFR maturando e che, in difetto di tale indicazione, trova applicazione il meccanismo di adesione automatica di cui ai commi da 7 a 7-ter del medesimo art. 8. La disposizione non richiama, invece, il successivo comma 7-quater, il quale, con esclusivo riferimento al lavoratore di prima assunzione, riconosce espressamente la facoltà di rinunciare all’adesione automatica e conferire l’intero importo del TFR maturando a un’altra forma di previdenza complementare dallo stesso liberamente prescelta o di mantenere il TFR secondo il regime di cui all’art. 2120 del codice civile. Tale scelta normativa appare coerente con il diverso regime delineato dal legislatore per i lavoratori che abbiano già espresso, nel corso di precedenti rapporti di lavoro, una scelta di adesione alla previdenza complementare. In tale quadro si inseriscono altresì le direttive adottate dalla COVIP, le quali, con riguardo ai lavoratori dipendenti del settore privato non di prima assunzione, che attivano un nuovo rapporto di lavoro successivamente al 30 giugno 2026, precisano che, qualora il lavoratore dichiari di non avere in essere alcuna adesione a forme pensionistiche complementari con conferimento del TFR, il nuovo datore di lavoro gestisce il TFR secondo il regime di cui all’articolo 2120 del codice civile e, ove ne ricorrono i presupposti, mediante conferimento al Fondo di Tesoreria