UNICMI pubblica UX223, il testo unico compilativo sulla normativa dei dispositivi di sicurezza stradale
UNICMI: Presentazione aggiornamento rapporto 2026 sul mercato italiano dell’involucro edilizio – (14 luglio ore 12.00)
AISI: IL RUOLO DELLE PMI NEL BNUOVO POLO NAZIONALE DELL’UNDERWATER finco News Associate 13 Luglio 2026
Paestum – 29 ottobre 2015, ore 15.00 “Verso una rappresentanza unitaria degli archeologi italiani” A cura del Coordinamento degli archeologi italiani
Relazione per Finco: Efficienza Energetica nei Beni Culturali finco Filiera Beni culturali e Conservazione 21 Novembre 2016
VIOLAZIONI OSTATIVE AI BENEFICI NORMATIVI E CONTRIBUTIVI Ultimi aggiornamenti Con il Decreto 22/06/2026, pubblicato nella “Gazzetta Ufficiale” n. 156 dell’8 luglio u.s., il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha individuato le «violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale, ivi comprese le violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro nonché di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro», che costituiscono cause ostative al godimento dei benefici normativi e contributivi; la qual cosa in attuazione dell’art. 1 della Legge n. 296/2006, il cui comma 1175 – modificato dall’art. 19, c. 1, lett. a) del d.l. n. 19/2024 – ha elevato l’assenza delle menzionate violazioni a condizione autonoma di accesso ai benefici, ulteriore rispetto al possesso del DURC e al rispetto degli obblighi di legge e contrattuali. Le violazioni sono riportate nella tabella acclusa al decreto, che associa a ogni fattispecie un periodo di ostatività da 3 a 24 mesi, graduato secondo la gravità dell’illecito. La salute e sicurezza sul lavoro ne costituisce l’asse portante: al periodo massimo di 24 mesi sono ricondotti la rimozione o omissione dolosa di cautele contro gli infortuni (art. 437 codice penale) e l’omicidio colposo con violazione delle norme di prevenzione (art. 589, c. 2, c.p.); a 18 mesi le lesioni colpose aggravate dalla medesima violazione (art. 590, c. 3, c.p.); a 12 mesi le principali contravvenzioni del d.lgs. 81/2008 – tra cui gli obblighi di valutazione dei rischi e prevenzione, la sicurezza di attrezzature e dispositivi di protezione, dei cantieri e della movimentazione manuale dei carichi, la protezione dagli agenti fisici, chimici e biologici – e le violazioni sui lavori in sotterraneo. Le fattispecie non prevenzionistiche (occupazione di stranieri privi di titolo, lavoro sommerso, orario) occupano le fasce inferiori, secondo il dettaglio riportato nella suddetta tabella. Rispetto al decreto interministeriale del 30/01/2015, finora il riferimento in argomento, il nuovo elenco conferma fattispecie e durate preesistenti, ampliando il catalogo con tre voci: l’intermediazione illecita e lo sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.; 24 mesi), l’operatività nei cantieri in difetto di patente a crediti (art. 27, c. 1, del d.lgs. 81/2008; 6 mesi) e una clausola di chiusura che, per 3 mesi, attrae ogni altra violazione penale nelle materie considerate, così trasformando l’elenco da tassativo a aperto. Il mutamento di maggiore rilievo è tuttavia sistematico: l’assenza di violazioni diventa infatti una condizione autonoma di fruizione dei benefici. Restano confermati i due presidi già propri della disciplina previgente. Le violazioni assumono efficacia ostativa solo se accertate con provvedimenti definitivi: sentenze passate in giudicato, per gli illeciti penali, e ordinanze-ingiunzione ex art. 18 della legge 689/1981 divenute definitive, per quelli amministrativi; non rilevano il verbale ispettivo né il provvedimento ancora impugnabile. La causa ostativa, inoltre, non sussiste quando il reato si sia estinto per prescrizione obbligatoria (artt. 20 e ss. del d.lgs. n. 758/1994; art. 15 del d.lgs. n. 124/2004) o per oblazione (artt. 162 e 162-bis c.p.), meccanismo che valorizza la regolarizzazione delle contravvenzioni in materia di sicurezza. Sul piano procedurale, la verifica è destinata a transitare sul “Portale nazionale del sommerso”. Nelle more, come ricordato dalla circolare INPS 150/2025, permane l’obbligo di autocertificare al competente Ispettorato Territoriale del Lavoro l’assenza delle violazioni ostative. Resta da chiarire, in via interpretativa, il coordinamento tra il nuovo decreto e l’allegato A del menzionato d.i. del 30/01/2015. Ne deriva, per il datore di lavoro, la necessità di una verifica preventiva che accerti, oltre alla regolarità del DURC, l’assenza di accertamenti definitivi ostativi e il decorso del relativo periodo; in difetto, l’esposizione è al recupero dei benefici indebitamente fruiti, contenuto – per le violazioni amministrative non regolarizzabili – entro il doppio della sanzione ai sensi dell’art. 1, c. 1175-bis, della legge n. 296/2006.