VIOLAZIONI OSTATIVE AI BENEFICI NORMATIVI E CONTRIBUTIVI

Con il Decreto 22/06/2026, pubblicato nella “Gazzetta Ufficiale” n. 156 dell’8 luglio u.s., il

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha individuato le «violazioni in materia di lavoro e

legislazione sociale, ivi comprese le violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro

nonché di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro», che costituiscono cause ostative al godimento

dei benefici normativi e contributivi; la qual cosa in attuazione dell’art. 1 della Legge n.

296/2006, il cui comma 1175 – modificato dall’art. 19, c. 1, lett. a) del d.l. n. 19/2024 – ha elevato

l’assenza delle menzionate violazioni a condizione autonoma di accesso ai benefici, ulteriore

rispetto al possesso del DURC e al rispetto degli obblighi di legge e contrattuali.

Le violazioni sono riportate nella tabella acclusa al decreto, che associa a ogni fattispecie un

periodo di ostatività da 3 a 24 mesi, graduato secondo la gravità dell’illecito. La salute e

sicurezza sul lavoro ne costituisce l’asse portante:

  • al periodo massimo di 24 mesi sono ricondotti la rimozione o omissione dolosa di

cautele contro gli infortuni (art. 437 codice penale) e l’omicidio colposo con violazione

delle norme di prevenzione (art. 589, c. 2, c.p.);

  • a 18 mesi le lesioni colpose aggravate dalla medesima violazione (art. 590, c. 3, c.p.);
  • a 12 mesi le principali contravvenzioni del d.lgs. 81/2008 – tra cui gli obblighi di

valutazione dei rischi e prevenzione, la sicurezza di attrezzature e dispositivi di

protezione, dei cantieri e della movimentazione manuale dei carichi, la protezione dagli

agenti fisici, chimici e biologici – e le violazioni sui lavori in sotterraneo.

Le fattispecie non prevenzionistiche (occupazione di stranieri privi di titolo, lavoro sommerso,

orario) occupano le fasce inferiori, secondo il dettaglio riportato nella suddetta tabella.

Rispetto al decreto interministeriale del 30/01/2015, finora il riferimento in argomento, il nuovo

elenco conferma fattispecie e durate preesistenti, ampliando il catalogo con tre voci:

l’intermediazione illecita e lo sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.; 24 mesi), l’operatività

nei cantieri in difetto di patente a crediti (art. 27, c. 1, del d.lgs. 81/2008; 6 mesi) e una clausola di

chiusura che, per 3 mesi, attrae ogni altra violazione penale nelle materie considerate, così

trasformando l’elenco da tassativo a aperto.

Il mutamento di maggiore rilievo è tuttavia sistematico: l’assenza di violazioni diventa infatti

una condizione autonoma di fruizione dei benefici.

Restano confermati i due presidi già propri della disciplina previgente. Le violazioni assumono

efficacia ostativa solo se accertate con provvedimenti definitivi: sentenze passate in giudicato,

per gli illeciti penali, e ordinanze-ingiunzione ex art. 18 della legge 689/1981 divenute definitive,

per quelli amministrativi; non rilevano il verbale ispettivo né il provvedimento ancora

impugnabile. La causa ostativa, inoltre, non sussiste quando il reato si sia estinto per

prescrizione obbligatoria (artt. 20 e ss. del d.lgs. n. 758/1994; art. 15 del d.lgs. n. 124/2004) o per

oblazione (artt. 162 e 162-bis c.p.), meccanismo che valorizza la regolarizzazione delle

contravvenzioni in materia di sicurezza.

Sul piano procedurale, la verifica è destinata a transitare sul “Portale nazionale del sommerso”.

Nelle more, come ricordato dalla circolare INPS 150/2025, permane l’obbligo di autocertificare al competente Ispettorato Territoriale del

Lavoro l’assenza delle violazioni ostative. Resta da chiarire, in via interpretativa, il

coordinamento tra il nuovo decreto e l’allegato A del menzionato d.i. del 30/01/2015.

Ne deriva, per il datore di lavoro, la necessità di una verifica preventiva che accerti, oltre alla

regolarità del DURC, l’assenza di accertamenti definitivi ostativi e il decorso del relativo

periodo; in difetto, l’esposizione è al recupero dei benefici indebitamente fruiti, contenuto –

per le violazioni amministrative non regolarizzabili – entro il doppio della sanzione ai sensi

dell’art. 1, c. 1175-bis, della legge n. 296/2006.

Questo sito utilizza cookies e tecnologie simili. Se non si modificano le impostazioni del browser, l'utente ne accetta l’uso. Maggiori informazioni

Questo sito utilizza i cookie per fonire la migliore esperienza di navigazione possibile. Continuando a utilizzare questo sito senza modificare le impostazioni dei cookie o clicchi su "Accetta" permetti al loro utilizzo.

Chiudi